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C.M. LL.PP.. 24/02/1998 n. 844

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI Circolare 24 febbraio 1998 n. 844

Nuovo codice della strada, art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al calendario delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 1998.

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza Al Ministero dei trasporti – Direzione generale M.C.T.C. Alle prefetture All'ANAS - Direzione generale tecnica Ispettorato 2 - Ufficio 4 Ai compartimenti viabilità - ANAS Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche Agli uffici viabilità delle province Agli uffici viabilità dei comuni Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica) Alla F.I.M. (Federazione motociclistica italiana)

L'art. 9 del nuovo codice della strada, al comma 1, precisa che le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate. Da questa disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica. Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal titolo III del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 (regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza). Il comma 3 dell'art. 9 del nuovo codice della strada prevede che per tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza del prefetto, gli organizzatori promotori devono preliminarmente richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici. Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la formulazione di un calendario delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 1997 si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile uniforme indirizzo alle am

ministrazioni interessate per gli atti di propria competenza. Le proposte degli organizzatori, munite del parere del CONI, espresso attraverso le competenti federazioni sportive nazionali, che ne garantisce il carattere sportivo, pervengono al Ministero dei lavori pubblici che formula il calendario verificando che non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonchè al traffico ordinario, per effetto dello svolgersi delle gare. Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel calendario annuale, gli organizzatori devono chiedere il nullaosta al Ministero dei lavori pubblici almeno sessanta giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel calendario. In tal caso la richiesta di nullaosta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) una relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonchè ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e la o le prefetture competenti al rilascio dell'autorizzazione;

2) una planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

3) il regolamento di gara;

4) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali;

5) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004 intestato al Ministero dei lavori pubblici, via Nomentana, 2, 00161 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1) del decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 27 dicembre 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1997). Completata l'istruttoria, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale rilascia il proprio nullaosta alla/e prefettura/e competente/i. Il prefetto può autorizzare, per comprovate necessità lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel calendario, su richiesta delle federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione al predetto Ispettorato. Ai fini della autorizzazione del prefetto, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta alla prefettura. Al momento della presentazione dell'istanza deve essere dimostrata la stipula, da parte degli organizzatori di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico. Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nullaosta dell'ente proprietario della strada, o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nullaosta può anche essere acquisito nei casi di particolare urgenza dalla prefettura nel corso dell'istruttoria volta alla concessione dell'autorizzazione. Sentite le competenti federazioni sportive nazionali il prefetto può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione subordinandola al rispetto delle norme tecnicosportive e di sicurezza vigenti (ad esempio quelle emanate dalle suddette federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando dovuto o ritenuto necessario. A tale proposito giova precisare che a norma del comma 4 dell'art. 9 il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 km/h od 80 km/h rispettivamente se aperte o chiuse al traffico. E' stato in tal modo risolto l'annoso problema riguardante la corretta interpretazione del termine "velocità media" nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara sono comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico. Negli altri casi il collaudo può essere omesso. Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è dovuto che nei casi in cui rientra nella discrezionalità del prefetto, è da quest'ultimo richiesto all'ente proprietario della strada. Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, dell'interno e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori. In tale modo il tecnico dell'ente proprietario della strada, che esegue il collaudo, può usufruire del patrimonio di conoscenza tecnica dei rappresentanti delle varie amministrazioni per compiere al meglio il proprio compito. Per quanto attiene la rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'ente proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante. Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni. Al termine di ogni gara il prefetto comunica al Ministero dei lavori pubblici le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del programma per l'anno successivo. Una ulteriore precisazione occorre per inquadrare le gare motoristiche che sono soggette a nullaosta del Ministero dei lavori pubblici. Elemento essenziale è il loro svolgersi su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del nuovo codice della strada. Pertanto non rientrano nella presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare Karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula Challenge, le gimcane, le gare di minimoto e similari. Analogamente può soprassedersi al nullaosta del Ministero dei lavori pubblici per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata, appositamente attrezzati per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza particolarmente ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario. Resta impregiudicata per il prefetto l'opportunità di avvalersi comunque del parere delle competenti federazioni nazionali quale che sia il tipo di manifestazione sportiva. E ciò in quanto alle stesse è congruo attingere per verificare il "carattere sportivo" delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative, ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Tanto premesso sono state prese in esame le proposte avanzate dalla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e dalla F.I.M. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del calendario delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 1998, molte delle quali si sono già svolte nel 1997 ed anni precedenti. Gli enti anzidetti hanno, inoltre, proposto gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate. Si ravvisa pertanto l'opportunità di disciplinare come segue l'esecuzione delle differenti specie di gare.

A) Gare precedentemente disputate senza incidenti e inconvenienti. Poichè nulla si ha da osservare sulle anzidette proposte, si concede il nullaosta di massima di questo Ministero per lo svolgimento delle gare elencate nell'allegato n. 1 (auto) e n. 2 (moto) ove risultano specificate le date previste e gli organizzatori e per le quali risultano versati gli importi dovuti per le operazioni tecnicoamministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Il nullaosta di massima di questo Ministero si intende concesso solo se risulta confermato il percorso di gara della precedente edizione. A tale scopo nella richiesta di autorizzazione indirizzata al prefetto gli organizzatori devono esplicitamente dichiarare tale circostanza. Altrimenti per il nullaosta va rispettata la procedura di cui al successivo punto C). Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, i signori prefetti potranno rilasciare l'autorizzazione di competenza soltanto dopo aver acquisito il verbale di collaudo del percorso quando dovuto. L'autorizzazione prefettizia per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta le norme rese con circolare 2 luglio 1962 n. 68, del Ministero dell'interno in quanto applicabili. Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano i signori prefetti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione -a far sì che non siano recate offese all'estetica delle strade ed alla economia ecologica (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) ed in ogni caso che venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

 

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